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Default detection

Dal 1° gennaio 2021 è entrata in vigore la nuova definizione di default prevista dal Regolamento europeo relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (articolo 178 del Reg. UE n. 575/2013); essa introduce criteri che risultano, in alcuni casi, più stringenti rispetto a quelli finora previsti.

La nuova definizione di default prevede che, ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali minimi obbligatori per le banche e gli intermediari finanziari, i debitori siano classificati come deteriorati (default) al ricorrere di almeno una delle seguenti condizioni:

  • il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni (in alcuni casi, ad esempio per le amministrazioni pubbliche, 180) nel pagamento di un’obbligazione rilevante;
  • La banca giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alla sua obbligazione.
    La seconda condizione è già in vigore e non cambia in alcun modo. Per quanto concerne la prima, un debito scaduto va considerato rilevante quando l’ammontare dell’arretrato supera entrambe le seguenti soglie:
  • 100 euro per le esposizioni al dettaglio e 500 euro per le esposizioni diverse da quelle al dettaglio (soglia assoluta);
  • l’1% dell’esposizione complessiva verso una controparte (soglia relativa).

Superate entrambe le soglie, prende avvio il conteggio dei 90 (o 180) giorni consecutivi di scaduto, oltre i quali il debitore è classificato in stato di default. Tra le principali novità si segnala anche come non sia più possibile compensare gli importi scaduti con le linee di credito aperte e non utilizzate (c.d. margini disponibili). A tal fine è necessario che il debitore si attivi, utilizzando il margine disponibile per far fronte al pagamento scaduto.
Da sottolineare che non vi è dunque alcun automatismo tra la classificazione a default e la segnalazione a sofferenza in CR, pertanto non è vero che basta uno sconfinamento o un ritardo nei pagamenti per somme anche solo di 100 euro per dar automaticamente luogo a una segnalazione a sofferenza, con il conseguente rischio di compromettere o rendere più oneroso il futuro accesso al credito del cliente presso l’intero sistema bancario.

La prestazione si sostanzia nella:
– valutazione delle situazioni aziendali critiche;
– classificazione delle attività deteriorate in base alle categorie predefinite dalla normativa di riferimento;
– analisi dei rischi assunti dalla banca in funzione dell’andamento prospettico del portafoglio crediti;
– identificazione degli elementi utili e delle potenziali operazioni per la mitigazione del rischio.