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Grammatica, tecnica bancaria e altre facezie

Mi arrivano notizie di interpretazioni a dir poco “disinvolte” degli Orientamenti in materia di nuove concessioni e di monitoraggio prestiti da parte dell’Autorità Bancaria Europea, ABE o EBA per gli anglofili. Il condizionale più volte utilizzato dall’Autorità stessa (che forse sarebbe bene ricordare essere l’Ente preposto a dettare le regole -e farle rispettare-  alle banche di tutta l’Unione), declinato alla prima persona singolare o alla terza plurale, dovrebbe o dovrebbero (beninteso le banche e le istituzioni finanziaria) non significa che ciascuno è libero di fare quello che gli pare.

Forse i molti disinvolti e insofferenti, riguardo a regole che non hanno mai rispettato neppure prima nel nome del business, dovrebbero riflettere su quello che è lo status giuridico degli Orientamenti EBA, ovvero il loro grado di cogenza.

È bene premettere che gli orientamenti definiscono la posizione dell’Autorità bancaria europea (ABE) in merito alle prassi di vigilanza adeguate (ergo, come saranno fatte le ispezioni presso le banche UE) all’interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle  modalità di applicazione del diritto dell’Unione in un particolare settore.

Le autorità competenti  di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010 sono tenute a conformarsi  a detti orientamenti integrandoli opportunamente nelle rispettive prassi di vigilanza (per  esempio modificando il proprio framework giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche  quando gli orientamenti sono diretti principalmente agli enti. Questi ultimi, ovvero le banche, debbono procedere di conseguenza, “compiendo ogni sforzo”, come recita il documento per adeguarsi agli Orientamenti stessi, sulla base del principio del comply or explain (ti adegui oppure spieghi perché non lo fai). È solo quest’ultimo principio che giustifica l’uso del condizionale, non una presunta libertà d’azione.

Il DSCR, metrica obbligatoria per il documento dei LOM, è entrato ufficialmente nella prassi giudiziaria italiana, dapprima all’interno del CCII e poi nel decreto dirigenziale del Ministero di Giustizia: eppure c’è qualcuno che in base all’uso del condizionale pensa ancora di potersela cavare affidando soggetti che non hanno capacità restitutiva, letteralmente schivando – e forse anche schifando – il DSCR (e molti altri indicatori) per affidarsi, come di consueto, alle rassicuranti mani del Fondo Centrale di Garanzia.

È evidente il cambiamento in atto a tutti i livelli, anche solo a livello di consapevolezza, da parte di tutti i soggetti che, al di fuori del rapporto banca-impresa stricto sensu, esaminano ex post il lavoro bancario. Ma tale cambiamento era in atto già da tempo se una recentissima sentenza di della Suprema Corte di Cassazione (n.31513 del 3 novembre) conclude per concorso in bancarotta (non male: NdA) della banca che stipula un mutuo per ripianare esposizioni creditorie nei confronti di un terzo.

Sarebbe il caso di parlarne, in maniera laica, scientifica e approfondita, a più voci: per questo vi invitiamo al webinar che si terrà il giorno 27 gennaio 2022 e che avrà per protagonista Il presidente degli Avvocati Concorsualisti Riminesi, Avv. Davide Traversa e il nostro Prof. Alessandro Berti